Massima: La disposizione dell'art 89 RD 11 luglio 1907, n 560, si applica anche per la notificazione di Atti processuali in materia di imposte indirette, in quanto l'art 31 RD 7 agosto 1936, n 1639, estende alle controversie riguardanti le imposte di trasferimento dei beni tutte le altre norme relative al procedimento avanti alle commissioni amministrative delle imposte dirette, per le quali e da ricomprendere l'art.99 del citato regolamento n.560 del 1907, che rinvia per la notifica della decisione della commissione di primo grado e del ricorso all'art.97, ove e richiamato, per la notifica dell'avviso relativo alla proposta impugnazione da parte dell'ufficio, il predetto art.89.*
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