Articolo 4
Il presente Protocollo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Copenaghen, al Ministero per il Reddito Nazionale, le Dogane e le Accise, non appena possibile.
2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle remunerazioni di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, dal 1 gennaio 1978;
b) in ogni altro caso, dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente Protocollo.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in duplice esemplare a Copenaghen il 25.XI.1988 in lingua italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana del Regno di Danimarca
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente Protocollo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Copenaghen, al Ministero per il Reddito Nazionale, le Dogane e le Accise, non appena possibile.
2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle remunerazioni di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, dal 1 gennaio 1978;
b) in ogni altro caso, dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente Protocollo.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in duplice esemplare a Copenaghen il 25.XI.1988 in lingua italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana del Regno di Danimarca
Parte di provvedimento in formato grafico