Articolo 10 quater del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194
Articolo 10 terArticolo 10 quinquies
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28 febbraio 2010
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1 gennaio 2023
Art. 10-quater. ((Gestione dei libri genealogici

1. L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e' prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' esercitare il potere sostitutivo))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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