Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 dicembre 2009 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2023 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 26665 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 30/09/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 30/09/2021), n.26665 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente – Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – rel. Consigliere – Dott. D'ORIANO Milena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26518-2015 proposto da: CAMPOPALAZZI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato ROSANNA SERAFINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso; …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/12/2025, n. 31908Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso n. 7137-2021, proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, c.f. 80027390584, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Denza 20, presso lo studio degli avv. Lorenzo del Federico e Laura Rosa, rappresentato e difeso dal primo - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, cf 13756881002, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis - Resistente SI esattoriale – Disciplina successiva al “Non Riscosso come Riscosso” – Discarico per inesigibilità – Normativa introdotta successivamente …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. Proroga di termini tributari, nonche' in materia economico-finanziaria 1. Le attivita' finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell' articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui all' articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;
b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.
3. All' articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all' articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e all' articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1 , 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , sono raddoppiati.".
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 , per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.
5. All' articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
6. All' articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , le parole: "gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalita' stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale".
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilita' finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.
8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
9. La durata dell'incarico prevista dall' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 , per i componenti delle commissioni censuarie gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , e' disposta, nei confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009 , la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti dall' articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
12. All' articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008" e le parole: "30 settembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2011".
13. All' articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , le parole: "30 settembre 2010", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2011", le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008" e le parole: "1° ottobre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2011".
14. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 , le parole: "Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all' articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 del medesimo decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attivita' di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ,".
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unita' previsionali di base 25.1.3. "Oneri comuni di parte corrente", capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2009 e 2010" e dopo le parole: "liquido ed esigibile," e' inserita la seguente: "anche".
17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' sostituito dal seguente: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo siano posseduti nel predetto termine.".
18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 , nonche' alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita' turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , che e' conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche' in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione , che e' soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 e' prorogato fino a tale data.
19. All' articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2010" e le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell' articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 , le parole: "Con specifico decreto legislativo, adottato", sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti legislativi, adottati".
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all' articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 2010.
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno 2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 . - Articolo 2Art. 2. Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale 1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATOS Strategic Communications in Afghanistan, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224 . Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441 , e successive modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuita' amministrativa del servizio pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario e' tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita' svolta.
5. All' articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 , le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2010".
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all' articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 , e' prorogato al 31 dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 , e successive modificazioni.
8. All' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010". - Articolo 3Art. 3. Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno 1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , le parole: "fino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2010".
2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26 , dopo le parole: "nell'anno 2009" sono inserite le seguenti: "e 2010".
3. All' articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , le parole: "a partire dal 1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2011".
4. All' articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
5. E' prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall' articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 , per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148 , per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilita' speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.
6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 , le parole: "si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012".
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 , per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall' articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157 , e successive modificazioni.