Art. 12. 1. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concernente la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito d'imposta, e' abrogato.
2. L' articolo 28 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , recante la previsione di un'addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' abrogato.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' art. 27 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 27 (Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'imposta). - 1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attivita' produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell' art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
2. Gli importi dovuti ai comuni e alle province a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne da' comunicazione ai comuni e alle province entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.
3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, e' versato nei termini quivi indicati dalle province allo Stato per le finalita' di cui all' art. 1-bis del decretolegge 25 novembre 1996, n. 599 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5 , secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.
4. Le regioni possono attribuire alle province e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.
5. (Abrogato).
6. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto".
- Il testo del comma 5 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , ora abrogato, era il seguente:
"5. Nei confronti dei comuni e delle province che istituiscono l'addizionale di cui all'art. 28 viene meno, dall'anno in cui questa ha effetto, l'obbligo della regione di cui al comma 1".
- Il testo dell' art. 28 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , ora abrogato, era il seguente:
"Art. 28 (Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attivita' produttive). - 1. Con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio 1999 sono stabilite le aliquote minime, rispettivamente, dell'addizionale comunale e di quella provinciale all'imposta regionale sulle attivita' produttive; dette aliquote devono assicurare un gettito pari al complesso delle somme, comprensive degli eventuali conguagli, devolute dalla regione, ai sensi dell'art. 27 per l'anno di imposta 1999, ai comuni e alle province del territorio di competenza. Con la medesima legge la regione diminuisce l'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari alla somma delle due aliquote addizionali suddette e puo' rideterminare l'aliquota regionale entro il limite di cui all'art. 16, comma 3.
2. I comuni e le province, previa emanazione della legge regionale di cui al comma 1, con delibera da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale, possono istituire l'addizionale comunale o provinciale di cui al comma 1; i comuni e le province hanno facolta' di aumentare l'aliquota dell'addizionale in misura non superiore ad una volta e mezza l'aliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale.
3. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovranno ripartire la corrispondente base imponibile utilizzando gli stessi criteri indicati nell'art. 4, comma 2, con riferimento al territorio provinciale e comunale. Alle basi imponibili provinciali e comunali cosi' determinate si applicano le aliquote delle addizionali deliberate dagli enti locali predetti.
4. La legge di cui al comma 1 non puo' avere effetto anteriore al secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".
2. L' articolo 28 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , recante la previsione di un'addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' abrogato.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' art. 27 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 27 (Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'imposta). - 1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attivita' produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell' art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
2. Gli importi dovuti ai comuni e alle province a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne da' comunicazione ai comuni e alle province entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.
3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, e' versato nei termini quivi indicati dalle province allo Stato per le finalita' di cui all' art. 1-bis del decretolegge 25 novembre 1996, n. 599 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5 , secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.
4. Le regioni possono attribuire alle province e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.
5. (Abrogato).
6. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto".
- Il testo del comma 5 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , ora abrogato, era il seguente:
"5. Nei confronti dei comuni e delle province che istituiscono l'addizionale di cui all'art. 28 viene meno, dall'anno in cui questa ha effetto, l'obbligo della regione di cui al comma 1".
- Il testo dell' art. 28 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , ora abrogato, era il seguente:
"Art. 28 (Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attivita' produttive). - 1. Con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio 1999 sono stabilite le aliquote minime, rispettivamente, dell'addizionale comunale e di quella provinciale all'imposta regionale sulle attivita' produttive; dette aliquote devono assicurare un gettito pari al complesso delle somme, comprensive degli eventuali conguagli, devolute dalla regione, ai sensi dell'art. 27 per l'anno di imposta 1999, ai comuni e alle province del territorio di competenza. Con la medesima legge la regione diminuisce l'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari alla somma delle due aliquote addizionali suddette e puo' rideterminare l'aliquota regionale entro il limite di cui all'art. 16, comma 3.
2. I comuni e le province, previa emanazione della legge regionale di cui al comma 1, con delibera da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale, possono istituire l'addizionale comunale o provinciale di cui al comma 1; i comuni e le province hanno facolta' di aumentare l'aliquota dell'addizionale in misura non superiore ad una volta e mezza l'aliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale.
3. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovranno ripartire la corrispondente base imponibile utilizzando gli stessi criteri indicati nell'art. 4, comma 2, con riferimento al territorio provinciale e comunale. Alle basi imponibili provinciali e comunali cosi' determinate si applicano le aliquote delle addizionali deliberate dagli enti locali predetti.
4. La legge di cui al comma 1 non puo' avere effetto anteriore al secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".