Articolo 3 del Decreto 9 settembre 2022, n. 168
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22 novembre 2022
Art. 3. Bando di concorso 1. I concorsi sono indetti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. I concorsi pubblici sono indetti su base nazionale e i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con avviso di pubblicazione sul sito; i bandi relativi ai concorsi interni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione sul sito.
3. Nel decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 1, oltre ai requisiti di partecipazione richiesti, sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso suddivisi, per i concorsi per l'accesso al ruolo del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, per ciascun settore e profilo professionale, con la precisazione che e' possibile presentare domanda di partecipazione solo con riferimento ad un profilo professionale tra quelli messi a concorso. Nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, il bando deve indicare anche il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo;
b) i termini e le modalita' di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla lettera e);
c) i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione dal concorso;
d) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;
e) i documenti prescritti;
f) il titolo di studio richiesto e le eventuali specializzazioni, abilitazioni all'esercizio professionale e le iscrizioni ai relativi albi;
g) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di pubblicazione sul sito del diario delle prove che ha valore di notifica a tutti gli effetti;
h) il numero dei candidati da convocare per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della graduatoria dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta;
i) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;
l) le modalita' di accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche maggiormente diffuse, ai sensi dell' articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
m) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
n) i titoli valutabili e i relativi punteggi, nell'ambito delle categorie di titoli indicati nel presente regolamento per ciascun concorso e le modalita' ed i termini di presentazione della relativa documentazione;
o) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all' articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 , e all' articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013 , convertito dalla legge n. 98 del 2013 , nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione;
p) gli esercizi che i candidati devono eseguire per l'accertamento dell'efficienza fisica per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e alla carriera dei funzionari di Polizia;
q) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalita' per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita' per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1 non si applica.».
- Per il testo dell' art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell' art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), si veda nelle note all'art. 2.
Entrata in vigore il 22 novembre 2022
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