Articolo 133 del Decreto 9 settembre 2022, n. 168
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22 novembre 2022
Art. 133. Prove d'esame 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 106, le prove d'esame consistono in prove teoriche, scritte o orali e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione.
2. A ciascuna prova teorica e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio di «idoneita'» o «non idoneita'».
Entrata in vigore il 22 novembre 2022
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