Legge 29 giugno 1951, n. 623

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      Versioni del testo

      • Art. 1. Articolo unico.

        I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli della giustizia militare per le promozioni al gradi di vice procuratore militare della Repubblica o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare sono conferiti, fino al 31 dicembre 1951, secondo le norme di cui all' art. 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1378 , ai magistrati e cancellieri in possesso dell'anzianita' minima prescritta alla data del relativo scrutinio.