Art. 5.
Responsabilita' dei fornitori
1. I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscono un'etichetta e una scheda in conformita' al presente decreto e al pertinente atto delegato.
2. I fornitori producono una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunita', e sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:
a) la descrizione generale del prodotto;
b) ove disponibili, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative norme nazionali di attuazione;
d) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.
3. Ai fini di cui al comma 2 i fornitori possono avvalersi di documentazione gia' predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione.
4. I fornitori tengono la documentazione tecnica di cui al comma 2 a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.
5. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero o delle altre Amministrazioni responsabili della sorveglianza del mercato.
6. In seguito ad una richiesta motivata da parte del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese.
Qualora a un fornitore sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dal Ministero dello sviluppo economico, questo puo' fissare a tal fine un termine pari a trenta giorni, a meno che non vi siano elementi di gravita' ed urgenza e imminenti che giustificano una scadenza piu' breve.
7. Riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscono gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facolta' dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinche' le etichette vengano prontamente consegnate.
8. Oltre alle etichette, i fornitori forniscono una scheda relativa al prodotto e la inseriscono in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto.
9. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite. La fornitura dell'etichetta e della scheda consente di presupporre il consenso del fornitore alla pubblicazione delle informazioni in esse riportate.
Responsabilita' dei fornitori
1. I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscono un'etichetta e una scheda in conformita' al presente decreto e al pertinente atto delegato.
2. I fornitori producono una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunita', e sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:
a) la descrizione generale del prodotto;
b) ove disponibili, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative norme nazionali di attuazione;
d) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.
3. Ai fini di cui al comma 2 i fornitori possono avvalersi di documentazione gia' predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione.
4. I fornitori tengono la documentazione tecnica di cui al comma 2 a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.
5. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero o delle altre Amministrazioni responsabili della sorveglianza del mercato.
6. In seguito ad una richiesta motivata da parte del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese.
Qualora a un fornitore sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dal Ministero dello sviluppo economico, questo puo' fissare a tal fine un termine pari a trenta giorni, a meno che non vi siano elementi di gravita' ed urgenza e imminenti che giustificano una scadenza piu' breve.
7. Riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscono gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facolta' dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinche' le etichette vengano prontamente consegnate.
8. Oltre alle etichette, i fornitori forniscono una scheda relativa al prodotto e la inseriscono in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto.
9. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite. La fornitura dell'etichetta e della scheda consente di presupporre il consenso del fornitore alla pubblicazione delle informazioni in esse riportate.