Articolo 14 del Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104
Articolo 13Articolo 15
Versione
21 luglio 2012
Art. 14. Abrogazioni 1. Sono o restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107 , recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 , concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 , di attuazione della direttiva, 79/530/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979 , relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici;
c) l' articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308 , sull'etichettatura degli apparecchi di riscaldamento;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.784 , di attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo degli apparecchi domestici;
e) i seguenti provvedimenti attuativi della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994 , che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni:
1) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998;
2) gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998;
3) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 2005;
f) limitatamente alle disposizioni relative alle lavatrici per uso domestico, gli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 1996 , che modifica la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995 , 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE del Consiglio del 19 settembre 1996 , che stabiliscono modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle lavasciuga ad uso domestico;
g) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1999, recante modalita' di applicazione della etichettatura energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in conformita' alle direttive comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE .
2. Per effetto dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria, e' abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 , che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.
Note all' art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1998, n. 89.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici) , abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1982, n. 299.
- Il testo dell' articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1982, n. 154, abrogato dal presente decreto, reca: «Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici), abrogato dal presente decreto,e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1982, n. 299.
- La direttiva 94/2/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 febbraio 1994, n. L 45.
- La direttiva 92/75/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 ottobre 1992, n. L 297.
- Il testo degli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1998, n. 248, abrogato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Scheda informativa).».
«Art. 8 (Divieto di vendita).».
- La rubrica degli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, cosi' recita:
«Allegato I-a
Etichetta lavatrici
Modello dell'etichetta
Allegato II-a
Scheda lavatrici
Allegato III-a
Vendita per corrispondenza o altro tipo di vendita a distanza per lavatrici
Allegato IV-a
Classi di efficienza energetica per lavatrici.».
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 626/2011 si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 21 luglio 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente