Articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603
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Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 marzo 1988
Art. 33. Aggio del ricevitore provinciale per l'anno 1974 e per il periodo 1975-1983

Nei confronti del ricevitore provinciale per l'anno 1974 e per il periodo 1975-1983 non si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 30 ne' quelle dell'art. 32.
Per il periodo 1975-1983 l'aggio del ricevitore provinciale non puo' superare la misura dell'uno per cento. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ."
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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