Art. 25. Tardivo versamento da parte dell'esattore delegato
L'esattore che versa le somme riscosse in sede di procedura delegata oltre il termine stabilito dall' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 300.000. (4) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 30 settembre 1989, n. 332 , convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti emanati dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti emanati dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1984".
L'esattore che versa le somme riscosse in sede di procedura delegata oltre il termine stabilito dall' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 300.000. (4) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 30 settembre 1989, n. 332 , convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti emanati dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti emanati dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1984".