Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 marzo 1988
Art. 9. Conto giudiziale dei versamenti diretti

Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle funzioni, se avvenga prima, l'esattore rende il conto giudiziale della gestione relativa ai versamenti diretti a norma dell' art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e dell'art. 610 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 di detto regolamento provvede l'intendente di finanza. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ."
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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