Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603
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Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 marzo 1988
Art. 27. Ritardo nei versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti destinatari

Nei confronti dell'esattore che omette in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse mediante versamenti diretti si applica la pena pecuniaria in misura pari alla somma di cui e' stato omesso il versamento, salvo le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.
Se il versamento viene effettuato entro trenta giorni successivi alla scadenza la pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto.
Sulle somme, non versate o versate con ritardo si applica, altresi', l'interesse del cinque per cento annuo.
Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede all'espropriazione della cauzione secondo le disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858 , e del presente decreto. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ."
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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