Integrazione degli aggi per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978. - Qualora in ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 l'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione nel corso dei relativi anni e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti negli stessi anni per le entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1973, gli esattori hanno diritto al pagamento delle differenze a carico del bilancio dello Stato con le modalita' previste dall'art. 30, quinto comma. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ."
1 gennaio 1974
1 gennaio 1977
1 marzo 1988
Integrazione degli aggi per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978. - Qualora in ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 l'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione nel corso dei relativi anni e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti negli stessi anni per le entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1973, gli esattori hanno diritto al pagamento delle differenze a carico del bilancio dello Stato con le modalita' previste dall'art. 30, quinto comma. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ."
Commentari • 2
- 1. Circolare del 07/02/1979 n. 4 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 7 febbraio 1979
Il D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 356 del 31 dicembre 1977, prevede la concessione di integrazione d\'aggio agli esattori delle II.DD. per gli anni 1978 e segg. Detto provvedimento introduce due distinti sistemi di integrazione, lasciando all\'esattore, sempre che ne ricorrano le condizioni e i presupposti per la richiesta, la facolta\' di scegliere l\'uno o l\'altro sistema. Tale facolta\' e\' estesa a tutti gli esattori, comunque sia avvenuta la loro nomina (per conferma, asta pubblica, conferimento di ufficio ovvero per cessione), nonche\' alla Societa\' Esattorie Vacanti "S.E.V.", istituita in forza della L. 4 agosto 1977, n. 524. Restano …
Leggi di più… - 2. Circolare del 22/06/1976 n. 17 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 22 giugno 1976
La legge n. 249 del 10 maggio 1976 pubblicata nella G.U. n. 129 del 17 maggio 1976 avente per oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria, detta, tra l\'altro, disposizioni per la collaborazione delle esattorie vacanti. Il primo comma dell\'art. 3 dispone, infatti, che le esattorie delle II.DD. non collocate nei modi previsti dalle norme contenute nel D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, sono, dal prefetto, affidate in gestione al titolare dell\'esattoria del capoluogo della provincia sino al 31 dicembre 1983, con l\'attribuzione della misura di aggio piu\' favorevole goduta dalle medesime durante …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 30/12/2025, n. 22750Provvedimento: Sentenza n. 22750/2025 Depositata il 30/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CAPUTO ALESSANDRO, Presidente LUPI PIETRO, Relatore ESPOSITO LIANA, Giudice in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 8293/2025 depositato il 30/04/2025 proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli elettivamente domiciliato presso Email_2 …Leggi di più...
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