Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603
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1 marzo 1988
Art. 32. Integrazione degli aggi per gli anni 1975, 1976 e 1977

Integrazione degli aggi per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978. - Qualora in ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 l'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione nel corso dei relativi anni e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti negli stessi anni per le entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1973, gli esattori hanno diritto al pagamento delle differenze a carico del bilancio dello Stato con le modalita' previste dall'art. 30, quinto comma. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ."
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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