L'esattore ha diritto al rimborso, senza interessi, delle somme versate ai sensi dell'art. 10 del presente decreto per le quali e' tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso.
Ai fini del rimborso di cui al comma precedente l'esattore deve dimostrare di aver proceduto:
1) in via mobiliare entro sei mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata ovvero entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosita' del contribuente si e' manifestata dopo la scadenza della seconda rata ovvero si tratti di ruoli ripartiti in numero di rate non superiori a due;
2) in via immobiliare entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo.
Quando si tratta di residui di cui agli articoli 113 e successivi del testo unico 15 maggio 1963, n. 858 , al termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi.
Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell'autorita' giudiziaria e' stato eseguito entro quattro mesi.
Quando abbia proceduto a norma dell' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , l'esattore deve dimostrare di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie.
L'esattore delegato deve compiere la procedura nei termini di cui al secondo e quarto comma, che decorrono, tranne il secondo termine di cui al quarto comma, dal giorno in cui ha ricevuto la delega.
Qualora la riscossione o gli atti esecutivi siano stati sospesi e alla scadenza dell'ultimo provvedimento di sospensione i termini stabiliti nei commi precedenti siano esauriti, ovvero manchino meno di due mesi al loro esaurimento, l'esattore deve dimostrare di avere compiuto la procedura esecutiva di cui al quarto comma o di avere inviato la delega entro due mesi dalla data di scadenza dell'ultimo provvedimento di sospensione.
Il termine di due mesi per il compimento degli atti di esecuzione si applica anche alle procedure gia' sospese nei confronti dell'esattore delegato. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ."