Art. 12. Espropriazione forzata della cauzione
Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini fissati dall'art. 10 del presente decreto il ricevitore provinciale e gli enti creditori rivolgono all'esattore l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate dell'indennita' di mora, degli interessi e delle spese e ne danno notizia a tutti gli enti garantiti dalla cauzione.
Nel caso di omissione totale o parziale dei versamenti previsti dall'art. 7, l'invito a pagare e' notificato dall'intendente di finanza a mezzo di messi comunali o di messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
In caso di mancato pagamento il prefetto, su richiesta di chi ha promosso la procedura, ordina l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni dell'esattore. L'ordinanza e' comunicata al Ministero delle finanze, all'intendenza di finanza e a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed e' trasmessa al ricevitore provinciale che la notifica all'esattore e al terzo cauzionante a mezzo di ufficiale giudiziario.
L'ordinanza prefettizia costituisce titolo esecutivo. In virtu' di essa il ricevitore provinciale, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione, procede alla espropriazione forzata. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ."
Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini fissati dall'art. 10 del presente decreto il ricevitore provinciale e gli enti creditori rivolgono all'esattore l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate dell'indennita' di mora, degli interessi e delle spese e ne danno notizia a tutti gli enti garantiti dalla cauzione.
Nel caso di omissione totale o parziale dei versamenti previsti dall'art. 7, l'invito a pagare e' notificato dall'intendente di finanza a mezzo di messi comunali o di messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
In caso di mancato pagamento il prefetto, su richiesta di chi ha promosso la procedura, ordina l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni dell'esattore. L'ordinanza e' comunicata al Ministero delle finanze, all'intendenza di finanza e a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed e' trasmessa al ricevitore provinciale che la notifica all'esattore e al terzo cauzionante a mezzo di ufficiale giudiziario.
L'ordinanza prefettizia costituisce titolo esecutivo. In virtu' di essa il ricevitore provinciale, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione, procede alla espropriazione forzata. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ."