Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 marzo 1988
Art. 7. Versamento delle entrate riscosse mediante versamenti diretti

Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese l'esattore versa, distintamente per imposta, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti o per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
Entro cinque giorni successivi alle scadenze previste dal precedente comma l'esattore trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta, riepilogativa, per comune di domicilio fiscale e per imposta, dei versamenti effettuati dall'esattoria medesima.
Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo dell'aggio e la ripartizione, ove dovuta, fra gli enti destinatari degli importi ad essi spettanti e delle quote di aggio a loro carico.
Sulla distinta devono essere annotati gli estremi della quietanza di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale, sulla distinta debbono essere annotati gli estremi del versamento.
Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui al secondo comma dell'art. 2 devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all' articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , come sostituito nell' articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 , nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603 ."
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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