Art. 37. Entrata in vigore
Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1974.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
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Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1974.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
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