Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603
Articolo 36
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 marzo 1988
Art. 37. Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1974.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

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Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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