Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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9 maggio 1981
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9 ottobre 2010
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Giurisprudenza • 21
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 09/09/2019, n. 10798Provvedimento: […] E l'art. 1 della legge n. 180/1981 (le cui disposizioni sono poi confluite nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), vigente all'epoca dei fatti, nello stabilire le equiparazioni tra magistrati militari ed ordinari, prevedeva come massima qualifica raggiungibile nell'ambito della magistratura militare quella di magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, economicamente inquadrato nel livello retributivo 67, oggi HH07 (magistrato alla settima valutazione di professionalità).Leggi di più...
- Riconoscimento economico·
- Procuratore Generale Militare·
- Funzioni direttive superiori·
- Trattamento economico·
- Legge 111/2007·
- Magistrati militari·
- Equiparazione magistrati·
- Consiglio di Stato·
- Legge 180/1981·
- Principio di uguaglianza
- 2. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 09/09/2019, n. 10799Provvedimento: […] Inoltre, l'art. 1 della legge n. 180/1981 (le cui disposizioni sono poi confluite nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) vigente all'epoca dei fatti, nello stabilire le equiparazioni tra magistrati militari ed ordinari, prevedeva come massima qualifica raggiungibile nell'ambito della magistratura militare quella di magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, economicamente inquadrato nel livello retributivo 67, oggi HH07 (magistrato alla settima valutazione di professionalità).Leggi di più...
- annullamento di atti amministrativi·
- parere del Consiglio di Stato·
- requisiti per la nomina a Procuratore Generale Militare·
- equiparazione dei magistrati militari e ordinari·
- nomina a funzioni direttive superiori·
- trattamento economico dei magistrati·
- principio di uguaglianza·
- art. 14 L. 180/1981·
- legittimità dei provvedimenti amministrativi·
- art. 1 L. 180/1981
- 3. Corte Cost., sentenza 28/07/2000, n. 392Provvedimento: […] sul presupposto della loro inapplicabilità alla magistratura militare, vorrebbe invece assumere quale elemento di comparazione per denunciare la violazione del principio di eguaglianza. Si deve invece ritenere - come del resto ha già affermato il Consiglio della magistratura militare fondandosi proprio sulla ricordata equiparazione dello stato giuridico dei magistrati militari a quelli ordinari, stabilita dall'art. 1 della legge n. 180 del 1981 - che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell'ordinamento giudiziario comune, comprese quelle che disciplinano le applicazioni e le supplenze dei magistrati mancanti o impediti. […]Leggi di più...
- criteri per la sostituzione·
- ininfluenza come vizio della capacità del giudice·
- non fondatezza della questione.·
- ordinamento giudiziario militare·
- ritenuta assenza di criteri obiettivi e prefissati·
- supplenze di magistrati mancanti o impediti·
- non condivisibilita' della premessa interpretativa del rimettente
- 4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/04/2020, n. 3921Provvedimento: […]Leggi di più...
- irricevibilità del ricorso·
- equiparazione stipendiale·
- art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66·
- annullamento di atti amministrativi·
- diritto alla retribuzione·
- qualifica professionale·
- violazione di legge·
- Consiglio di Stato·
- principio di corrispondenza tra qualifica e retribuzione·
- magistratura ordinaria·
- spese di giudizio·
- magistratura militare·
- onere della prova
- 5. Corte Cost., sentenza 12/03/1998, n. 52Provvedimento: […]Leggi di più...
- art. 108 Cost.·
- principio di eguaglianza·
- giurisdizione speciale·
- collegio perfetto·
- procedimento disciplinare·
- indipendenza magistratura militare·
- art. 3 Cost.·
- variabilità composizione collegio·
- Consiglio superiore della magistratura