Articolo 4 del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195
Articolo 3 bisArticolo 4 bis
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14 dicembre 2008
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17 gennaio 2025
Art. 4. Poteri di accertamento e di contestazione 1. ((I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, dall'allegato I al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148.)) 2. ((I militari della Guardia di finanza accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 12 e 13, anche autonomamente, nonche' 14 dell'allegato I al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, e dalle altre leggi tributarie ove applicabili.)) 2-bis. ((Qualora l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, comma 1, o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 3, comma 3, non risultano assolti, le autorita' competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672, a seconda del caso.)) 3. I militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano altresi' i poteri attribuiti dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
4. Ai fini della contestazione delle violazioni al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1 , 2 , 3 e 4, dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
5. Copia dei verbali di contestazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza e' trasmessa all'Agenzia delle dogane.
6. I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di ((cinque)) anni e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto.
7. ((Qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano indizi che denotano che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, potrebbe essere correlato ad attivita' criminose, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza registrano tale informazione unitamente alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza forniscono tali informazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.))
Entrata in vigore il 17 gennaio 2025
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