Articolo 9 del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195
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Art. 9. (Sanzioni) 1. ((Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consista nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 900 euro:)) a) ((dal 30 al 50 per cento)) per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10.000 euro;
b) ((dal 50 al 70 per cento)) per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore e' ((superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;)) b-bis) ((dal 70 al 100 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, la sanzione massima non puo' essere comunque superiore a 1.000.000 euro.)) 1-bis. ((Nei casi di cui al comma 1, ai fini della determinazione dell'entita' della sanzione, l'amministrazione procedente terra' conto dell'entita' dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, nonche' delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.)) 2. ((Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 500 euro:
a) dal 15 al 25 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non e' superiore a 10.000 euro;
b) dal 25 al 35 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza e' superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
c) dal 50 al 70 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza e' superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
d) dal 70 al 100 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza e' superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, la sanzione massima non puo' essere comunque superiore a 1.000.000 euro.)) 3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entita' della sanzione, l'amministrazione procedente terra' conto dell'entita' dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entita' dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonche' delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.
4. Ai fini dell'applicazione delle ((sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2)) , si applicano l' articolo 23, commi 1 e 3 , l' articolo 23-bis e l' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
(4)

--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Entrata in vigore il 17 gennaio 2025
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