Art. 2. (( (Disciplina transitoria in materia
di collocamento obbligatorio). )) (( 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all' articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 , e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori gia' occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999 .
L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 , e' abrogato ))
di collocamento obbligatorio). )) (( 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all' articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 , e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori gia' occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999 .
L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 , e' abrogato ))