Articolo 6 del Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746
Articolo 5Articolo 7
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1 gennaio 1984
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1 marzo 1984
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1 marzo 1994
Art. 6. 1. Per l'anno 1983 i soggetti di cui all' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, hanno facolta' di optare, alle condizioni ivi previste, per la detrazione nel modo normale all'atto della dichiarazione annuale; resta ferma la preclusione di cui al sesto comma dello stesso articolo.
2. Per gli anni successivi al 1983 e' esclusa la facolta' di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma. ((PERIODI SOPPRESSI DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133)) .
3. Resta ferma la facolta' di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del suddetto decreto. Per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, puo' essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo.
4. Sono soppressi i commi quarto e quinto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 1 marzo 1994
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