2. Per gli anni successivi al 1983 e' esclusa la facolta' di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma. ((PERIODI SOPPRESSI DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133)) .
3. Resta ferma la facolta' di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del suddetto decreto. Per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, puo' essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo.
4. Sono soppressi i commi quarto e quinto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.