Articolo 8 del Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746
Articolo 7Articolo 7 ter
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1 gennaio 1984
Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1984
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