Articolo 4 del Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1984
Art. 4.
Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e all' articolo 68, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1984
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente