Art. 4.
Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e all' articolo 68, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e all' articolo 68, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.