Articolo 22 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197
Articolo 18 terArticolo 23
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11 giugno 1995
Art. 22. 1. Le disposizioni del presente decreto non innovano quelle dell' articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 , e quelle dell' articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 .
Note all'art. 22:
- Il testo dell' art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 citata e' riportata in nota all'art. 3;
- Il testo dell' art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 citato e' riportato in nota all'art. 3;
Entrata in vigore il 11 giugno 1995
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