Articolo 137 del Regolamento del Regio decreto 15 aprile 1926, n. 718
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20 maggio 1926

Art. 137.

Allo scopo di favorire l'allattamento materno ed assicurare la protezione igienica del figlio dell'operaia durante le ore di lavoro della madre, i Consigli direttivi delle federazioni provinciali e i Comitati di patronato devono svolgere un'azione intesa ad ottenere, possibilmente, che in ogni stabilimento ove lavorino almeno cinquanta donne di eta' superiore ai quindici anni compiuti venga istituito, col contributo degli industriali, delle stesse operaie e dell'Opera nazionale, un asilo nido per i bambini lattanti e divezzi sino a tre anni, organizzato in maniera da garantire una completa vigilanza igienico-sanitaria dei bambini medesimi.

Debbono inoltre promuovere in ogni centro industriale l'istituzione di un asilo-nido aperto ai figli di tutte le donne costrette per qualsiasi genere di lavoro ad assentarsi dalla casa ed ubicato in modo che le madri possano agevolmente e senza perdita di tempo recarvisi per l'allattamento.

Resta ferma l'applicazione delle norme della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, concernenti i riposi da concedere alle madri nutrici e le camere di allattamento, e rimane del pari salvo l'esercizio della vigilanza spettante in questa materia agli ispettori dell'industria e del lavoro, ai quali i patroni devono segnalare ogni trasgressione di cui vengano a conoscenza.

Ove non si addivenga all'istituzione dell'asilo nido, i Comitati di patronato devono esigere che sia istituita in ogni stabilimento industriale almeno la camera di allattamento prescritta dalla legge.
Entrata in vigore il 20 maggio 1926
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