Articolo 6 - Convenzione istituzione posto per insegnamento di clinica ortopedica Firenze
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 febbraio 1955
Art. 6. - L'Universita', di Firenze si obbliga, in esecuzione di
quanto sopra indicato, a:
a) versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di clinica ortopedica, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra;
b) destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che
rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a);
c) versare allo Stato, annualmente, la somma di Lire 200.000 che le verra' corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione con esonero dell'Universita' stessa da ogni altro obbligo e' responsabilita'.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1955