Articolo 4 del Decreto-legge 27 luglio 1987, n. 302
Articolo 3Articolo 5
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27 settembre 1987
Art. 4. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 25 NOVEMBRE 1987, N. 478
Entrata in vigore il 27 settembre 1987
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