Articolo 21 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
Articolo 20Articolo 22
Versione
3 marzo 2005
Articolo
Conferenza mondiale del caffe'

1) Il Consiglio prende provvedimenti ai fini dello svolgimento, ad intervalli appropriati, di una Conferenza mondiale del caffe' (di seguito denominata "Conferenza") che sara' composta da Membri esportatori e da Membri importatori, da rappresentanti del settore privato e da altri partecipanti interessati, compresi i partecipanti dei paesi non membri. Il Consiglio si accerta, con la collaborazione del Presidente della Conferenza, che la Conferenza contribuisca a promuovere gli obiettivi del presente Accordo.
2) La Conferenza ha un Presidente che non e' rimunerato dall'Organizzazione. Il Presidente e' nominato dal Consiglio per un periodo di tempo adeguato e sara' invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio come osservatore.
3) Il Consiglio decide, di concerto con il Comitato consultivo del settore privato (CCSP), sulla forma, la denominazione, l'argomento ed i tempi della Conferenza. La Conferenza si svolge normalmente presso la sede dell'Organizzazione durante una sessione del Consiglio. Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro di tenere una sessione nel suo territorio, anche la Conferenza potra' svolgersi in tale territorio, nel qual caso i costi supplementari per l'organizzazione interessata, rispetto a quelli incorsi quando la sessione ha luogo presso la sede dell'Organizzazione saranno a carico del paese che e' responsabile di tale invito.
4) A meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, la Conferenza si autofinanzia.
5) Il Presidente della Conferenza sottopone al Consiglio le conclusioni di ciascuna sessione.
Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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