Articolo 23 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
Articolo 22Articolo 24
Versione
3 marzo 2005
Articolo
Disposizioni finanziarie

1) Le spese delle delegazioni al Consiglio, nonche' dei rappresentanti al Comitato esecutivo e ad ogni altro Comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che rappresentano.
2) Le altre spese che l'applicazione del presente Accordo comporta, sono coperte dai contributi annuali dei Membri, i quali sono ripartiti come indicato all'articolo 24 , nonche' dai proventi della vendita ai Membri di servizi particolari, e della vendita d'informazioni e di studi risultanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 29 e 31.
3) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.
Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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