ARTICOLO
Composizione e riunioni del Comitato esecutivo
1) Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di otto membri importatori eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'articolo I Membri rappresentati al Comitato esecutivo sono rieleggibili.
2) Ciascun Membro rappresentato al Comitato esecutivo designa un rappresentante e, se lo desidera, uno o piu' supplenti. Inoltre, ciascun membro rappresentato al Comitato esecutivo puo' designare uno o piu' consiglieri per accompagnare il suo rappresentante o i suoi supplenti.
3) Il Presidente ed Il Vice presidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal Consiglio e sono rieleggibili. Essi non sono retribuiti dall'Organizzazione. Ne' il Presidente, ne' il Vice presidente facente funzione di Presidente hanno diritto di voto nelle riunioni del Comitato esecutivo. In questo caso, il diritto di voto del Membro e' esercitato dal suo supplente. Di norma, il Presidente ed il Vice presidente per ogni annata caffearia sono entrambi eletti fra i rappresentanti della stessa categoria di Membri.
4) Il Comitato esecutivo si riunisce, di regola , presso la sede dell'Organizzazione, ma puo' riunirsi altrove se il Consiglio cosi' decide a maggioranza ripartita di due terzi dei voti . Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro ad ospitare una riunione del Comitato esecutivo, saranno ugualmente applicabili le disposizioni del paragrafo 2) dell'Articolo 12 relativo alle sessioni del Consiglio.
5) Il quorum richiesto per ogni riunione dei Comitato esecutivo destinata a prendere decisioni e' costituito dalla presenza di oltre la meta' dei " Membri esportatori e dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo, che detengono rispettivamente almeno i due terzi dei voti per ciascuna categoria. Se all'apertura di una riunione del Comitato esecutivo non vi e' quorum, il Presidente del Comitato esecutivo pospone l'inizio della riunione di almeno due ore. Se all'ora stabilita per la nuova riunione non e' ancora stato raggiunto il quorum, il Presidente del Comitato esecutivo puo' di nuovo differire di almeno altre due ore l'inizio della riunione .Se alla fine di questo nuovo rinvio, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per prendere decisioni sara' costituito dalla presenza di piu' della meta' dei Membri esportatori e dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo, che detengono rispettivamente almeno la meta' del totale dei voti per ciascuna categoria.
Composizione e riunioni del Comitato esecutivo
1) Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di otto membri importatori eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'articolo I Membri rappresentati al Comitato esecutivo sono rieleggibili.
2) Ciascun Membro rappresentato al Comitato esecutivo designa un rappresentante e, se lo desidera, uno o piu' supplenti. Inoltre, ciascun membro rappresentato al Comitato esecutivo puo' designare uno o piu' consiglieri per accompagnare il suo rappresentante o i suoi supplenti.
3) Il Presidente ed Il Vice presidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal Consiglio e sono rieleggibili. Essi non sono retribuiti dall'Organizzazione. Ne' il Presidente, ne' il Vice presidente facente funzione di Presidente hanno diritto di voto nelle riunioni del Comitato esecutivo. In questo caso, il diritto di voto del Membro e' esercitato dal suo supplente. Di norma, il Presidente ed il Vice presidente per ogni annata caffearia sono entrambi eletti fra i rappresentanti della stessa categoria di Membri.
4) Il Comitato esecutivo si riunisce, di regola , presso la sede dell'Organizzazione, ma puo' riunirsi altrove se il Consiglio cosi' decide a maggioranza ripartita di due terzi dei voti . Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro ad ospitare una riunione del Comitato esecutivo, saranno ugualmente applicabili le disposizioni del paragrafo 2) dell'Articolo 12 relativo alle sessioni del Consiglio.
5) Il quorum richiesto per ogni riunione dei Comitato esecutivo destinata a prendere decisioni e' costituito dalla presenza di oltre la meta' dei " Membri esportatori e dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo, che detengono rispettivamente almeno i due terzi dei voti per ciascuna categoria. Se all'apertura di una riunione del Comitato esecutivo non vi e' quorum, il Presidente del Comitato esecutivo pospone l'inizio della riunione di almeno due ore. Se all'ora stabilita per la nuova riunione non e' ancora stato raggiunto il quorum, il Presidente del Comitato esecutivo puo' di nuovo differire di almeno altre due ore l'inizio della riunione .Se alla fine di questo nuovo rinvio, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per prendere decisioni sara' costituito dalla presenza di piu' della meta' dei Membri esportatori e dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo, che detengono rispettivamente almeno la meta' del totale dei voti per ciascuna categoria.