Articolo 27 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
Articolo 26Articolo 28
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3 marzo 2005
ARTICOLO
Verifica e pubblicazione dei conti

Nel piu' breve tempo possibile, e non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, sara' predisposto un rendiconto per il Consiglio debitamente verificato da un esperto abilitato, relativo all'attivo ed al passivo, ai redditi ed alle spese dell'Organizzazione durante l'esercizio finanziario in questione. Tal rendiconto sara' sottoposto al Consiglio per approvazione fin dalla sua prossima sessione.

Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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