ARTICOLO
Membri dell'Organizzazione
(1) Ciascuna parte contraente costituisce con quei territori ai quali si applica il presente Accordo ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 48, un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, salvo quanto disposto dagli Articoli 5 e 6.
(2) Un Membro puo' cambiare la sua categoria di adesione in condizioni da stabilirsi dal Consiglio.
(3) Qualsiasi riferimento nel presente Accordo ad un Governo sara' interpretato nel senso di includere un riferimento alla Comunita' europea o a qualsiasi organizzazione intergovernativa avente analoghe responsabilita', per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di accordi internazionali, in particolare degli accordi sui prodotti di base.
(4) Tale organizzazione intergovernativa non dispone di un proprio voto, tuttavia, in caso di votazione su questioni di sua competenza, essa e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati Membri, ed essa li esprime in blocco. In questi casi, gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.
(5) Tale organizzazione intergovernativa non e' eleggibile al Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo (1) dell'articolo 17, ma puo' partecipare ai dibattiti del Comitato Esecutivo sulle questioni di sua competenza. In caso di voto su questioni di sua competenza ed in deroga al disposto del paragrafo (1) dell'Articolo 20, i voti di cui gli Stati Membri sono autorizzati a disporre nel Comitato esecutivo , possono essere espressi in blocco da uno qualsiasi dei medesimi Stati Membri.
Membri dell'Organizzazione
(1) Ciascuna parte contraente costituisce con quei territori ai quali si applica il presente Accordo ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 48, un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, salvo quanto disposto dagli Articoli 5 e 6.
(2) Un Membro puo' cambiare la sua categoria di adesione in condizioni da stabilirsi dal Consiglio.
(3) Qualsiasi riferimento nel presente Accordo ad un Governo sara' interpretato nel senso di includere un riferimento alla Comunita' europea o a qualsiasi organizzazione intergovernativa avente analoghe responsabilita', per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di accordi internazionali, in particolare degli accordi sui prodotti di base.
(4) Tale organizzazione intergovernativa non dispone di un proprio voto, tuttavia, in caso di votazione su questioni di sua competenza, essa e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati Membri, ed essa li esprime in blocco. In questi casi, gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.
(5) Tale organizzazione intergovernativa non e' eleggibile al Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo (1) dell'articolo 17, ma puo' partecipare ai dibattiti del Comitato Esecutivo sulle questioni di sua competenza. In caso di voto su questioni di sua competenza ed in deroga al disposto del paragrafo (1) dell'Articolo 20, i voti di cui gli Stati Membri sono autorizzati a disporre nel Comitato esecutivo , possono essere espressi in blocco da uno qualsiasi dei medesimi Stati Membri.