Articolo 30 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
Articolo 29Articolo 31
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3 marzo 2005
ARTICOLO
Certificati di origine.

1) Al fine di agevolare la raccolta di statistiche sul commercio internazionale del caffe' e di verificare le quantita' di caffe' che sono state esportate da ciascun Membro esportatore, l'Organizzazione istituisce un sistema di certificati di origine disciplinato dalle regole approvate dal Consiglio.
2) Tutto il caffe' esportato da un Membro esportatore e' provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati , in conformita' al regolamento pertinente del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall' Organizzazione.
3) Ciascun Membro esportatore comunica all'Organizzazione il nome dell'organismo governativo o non governativo che ha designato per adempiere alle funzioni previste al paragrafo 2) del presente Articolo. L'Organizzazione approva specificamente un organismo non governativo in conformita' con le regole approvate dal Consiglio.
4) Ogni Membro esportatore, a titolo eccezionale e con un'adatta giustificazione, puo' chiedere al Consiglio di autorizzare che i dati relativi alle sue esportazioni di caffe' che figurano nei certificati di origine, siano trasmessi all'Organizzazione in forma diversa.

Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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