Articolo 14 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
Articolo 13Articolo 15
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3 marzo 2005
ARTICOLO
Procedura di voto del Consiglio

1) Ciascun Membro ha diritto di esprimere tutti i voti di cui dispone e non e' autorizzato a frazionarli. Tuttavia un Membro puo' disporre differentemente dei voti che gli sono dati per procura, in base alle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo.
2) Ogni Membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto in una o piu' riunioni del Consiglio. In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 7) dell'Articolo 13.
Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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