Articolo 5 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
Articolo 4Articolo 6
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3 marzo 2005
ARTICOLO
Partecipazione separata di territori designati

Ogni Parte Contraente importatrice netta di caffe' puo' ad ogni momento , per mezzo della notifica prevista al paragrafo 2 dell'Articolo 49, dichiarare che partecipa all'Organizzazione, indipendentemente da ogni territorio tra quelli di cui assicura la rappresentanza internazionale e che sono esportatori netti di caffe'.
In questo caso il territorio metropolitano ed i suoi territori non designati costituiscono un solo ed unico Membro mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente, secondo i termini della notifica, la qualita' di Membro distinto.

Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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