Articolo 13 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
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3 marzo 2005
ARTICOLO
Voti

1) Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono rispettivamente di' un totale di 1 000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria, quella degli esportatori e quella degli importatori, come indicato nei seguenti paragrafi del presente Articolo.
2) Ciascun Membro avra' cinque voti, come cifra di base.
3) La rimanenza dei voti dei Membri esportatori e' suddivisa fra di essi, proporzionalmente al volume medio dello loro rispettive esportazioni di caffe' verso qualsiasi destinazione nei quattro anni civili precedenti.
4) La rimanenza dei voti dei Membri importatori e' suddivisa fra di essi proporzionalmente al volume medio delle loro rispettive importazioni di caffe' nei quattro anni civili precedenti.
5) La ripartizione dei voti e' stabilita dal Consiglio in conformita' con le disposizioni del presente Articolo all'inizio di ogni annata caffearia e la ripartizione cosi' fissata rimane in vigore per tutto l'anno in questione, salvo nei casi previsti al paragrafo 6) del presente Articolo.
6) Qualora sopravvenga un cambiamento nella partecipazione all'Organizzazione, o se il diritto di voto di un Membro e' sospeso o ristabilito ai sensi degli Articoli 25 o 42, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, in conformita' con le norme del presente Articolo.
7) Nessun Membro puo' disporre di oltre 400 voti.
8) Non sono ammesse le frazioni di voto.
Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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