Articolo 15 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
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3 marzo 2005
ARTICOLO 15.
Decisioni del Consiglio

1) Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice dei voti , salvo disposizione contraria del presente Accordo.
2)La procedura in appresso si applica ad ogni decisione che il Consiglio, ai sensi del presente Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita di due terzi dei voti :
a) Se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita di due terzi dei voti a causa del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, e se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei Membri presenti e con la maggioranza ripartita semplice dei voti, la proposta e' rimessa ai voti entro 48 ore;
b) se, in questo secondo scrutinio, la proposta non ottiene la maggioranza ripartita di due terzi dei voti, a causa del voto negativo di uno o due Membri esportatori o di uno o due membri importatori, e se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei membri presenti e con la maggioranza ripartita semplice dei voti, la proposta e' rimessa ai voti entro 24 ore;
c) se nemmeno al terzo scrutinio, la proposta ottiene la maggioranza ripartita di due terzi dei voti , a causa del voto negativo di un Membro esportatore o di un Membro importatore, la proposta e' considerata adottata;
d) se il Consiglio non rimette una proposta ai voti, quest'ultima e' considerata respinta.
3) I Membri s'impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il Consiglio prende in forza del presente Accordo.
Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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