Articolo 38 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
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3 marzo 2005
ARTICOLO
Canali istituzionali per il commercio di caffe'

I Membri svolgono le loro attivita' nell'ambito del presente Accordo in maniera consona ai canali commerciali istituzionali e si astengono da prassi di vendita discriminatorie. Nello svolgimento delle loro attivita' essi si sforzano di tenere in debito conto i legittimi interessi del settore caffeario.
Entrata in vigore il 3 marzo 2005