Articolo 34 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
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3 marzo 2005
ARTICOLO
Promozione

1) I Membri riconoscono l'esigenza di promuovere, incoraggiare ed aumentare il consumo di caffe' e si adoperano per incoraggiare le attivita' intraprese a tal fine.
2) Il Comitato di promozione, composto da tutti i Membri dell'Organizzazione, promuove il consumo di caffe' mediante adeguate attivita', ivi comprese campagne d'informazione, ricerche e studi connessi al consumo di caffe'.
3) Tali attivita' di promozione sono finanziate mediante risorse che possono essere stanziate da Membri, non membri, altre organizzazioni e dal settore privato, durante le riunioni del Comitato di promozione.
4) Possono inoltre essere finanziati progetti specifici di promozione mediante contributi volontari da parte dei Membri, dei non membri, di altre organizzazioni e del settore privato.
5) Il Consiglio gestisce una contabilita' separata ai fini dei paragrafi 3) e 4) del presente Articolo.
6) Il Comitato di promozione istituisce il proprio regolamento interno Esso stabilisce altresi' le regolamentazioni che disciplinano la partecipazione di non membri dell'Organizzazione, di varie organizzazioni e del settore privato alle sue attivita', in conformita' alle norme del presente Accordo. Esso fa regolarmente rapporto al Consiglio.
Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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