Articolo 16 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
Articolo 15Articolo 17
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3 marzo 2005
ARTICOLO
Collaborazione con altri organismi

l) Il Consiglio puo' prendere disposizioni per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, nonche' con altre organizzazioni intergovernative appropriate. Esso utilizza in maniera ottimale i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base, ed altre fonti di finanziamento. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio riterra' opportune per conseguire gli scopi del presente Accordo. Tuttavia, per quanto concerne la realizzazione di qualsiasi progetto nel quadro di queste misure, l'Organizzazione non assume alcun obbligo finanziario, neanche a titolo delle garanzie fornite da Membri o da altri enti. Nessun Membro e' responsabile, per via della sua appartenenza all'Organizzazione, riguardo a somme di denaro prese a prestito o prestiti concessi da ogni altro Membro o ente nell'ambito di tali progetti.
2) Quando cio' e' possibile, l'Organizzazione puo' raccogliere presso i paesi Membri, i paesi non membri, le agenzie donatrici ed altre agenzie, informazioni sui progetti ed i programmi di sviluppo incentrati sul settore caffeario. Se del caso, e con l'accordo delle Parti in causa, l'Organizzazione puo' rendere disponibili queste informazioni a tali altre organizzazioni nonche' ai Membri.

Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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