Articolo 22 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
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3 marzo 2005
ARTICOLO 22.
Comitato consultivo del settore privato

1) Il Comitato consultivo per il settore privato ( di seguito denominato CCSP) e' un organo consultivo abilitato a formulare raccomandazioni quando e' consultato dal Consiglio, e che puo' invitare il Consiglio a considerare questioni relative al presente Accordo.
2) Il CCSP e' composto da otto rappresentanti del settore privato dei paesi esportatori e da otto rappresentanti del settore privato dei paesi importatori.
3) I membri del CCSP sono rappresentati di associazioni o di organismi designati dal Consiglio ogni due annate caffearie; essi possono essere rinominati. Il Consiglio prende cura, per quanto possibile di designare:
a) due associazioni o organismi del settore caffeario privato di regioni o di paesi esportatori che rappresentano ciascuno i quattro gruppi del caffe' , e che rappresentano preferibilmente i produttori e gli esportatori, nonche' uno o piu' supplenti per ciascun
rappresentante; e
b) otto associazioni o organismi del settore caffeario privato di paesi importatori, a prescindere che siano Membri o non-membri, e che rappresentano preferibilmente gli importatori e le imprese di torrefazione , nonche' uno o piu' supplenti per ciascun rappresentante.
4) Ciascun membro del CCSP e' abilitato a designare uno o piu' consiglieri.
5) Il CCSP ha un Presidente ed un Vice Presidente eletto fra i suoi membri per un periodo di un anno. I titolari di queste funzioni sono rieleggibili. IL Presidente ed il Vice Presidente non sono retribuiti dall'Organizzazione. Il Presidente e' invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio in qualita' di osservatore.
6) Di regola il CCSP si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, durante il periodo delle sessioni ordinarie del Consiglio. Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro a tenere riunioni sul suo territorio, anche il CCSP potra' riunirsi su tale territorio, nel qual caso i costi supplementari per l'Organizzazione, oltre a quelli normalmente sostenuti quando la riunione si svolge presso la sede dell'Organizzazione, sono a carico del paese o dell'organizzazione del settore privato responsabile di tale invito. 7)Il CCSP puo', con l'approvazione del Consiglio, tenere riunioni speciali.
8)Il CCSP sottopone rapporti regolari al Consiglio.
9)Il CCSP elabora il proprio regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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