Art. 32. Misure in materia di finanza pubblica 1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e delle citta' metropolitane deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilita' e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prende parte alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009 , concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalita' previste dalla citata legge n. 196 del 2009 .
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle citta' metropolitane, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione , e' assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, ((a decorrere dall'anno 2013)) , lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalita' e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prende parte alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009 , concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalita' previste dalla citata legge n. 196 del 2009 .
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle citta' metropolitane, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione , e' assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, ((a decorrere dall'anno 2013)) , lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalita' e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.