Articolo 32 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
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27 maggio 2011
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28 dicembre 2011
Art. 32. Misure in materia di finanza pubblica 1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e delle citta' metropolitane deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilita' e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prende parte alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009 , concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalita' previste dalla citata legge n. 196 del 2009 .
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle citta' metropolitane, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione , e' assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, ((a decorrere dall'anno 2013)) , lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalita' e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2011
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