Art. 7. Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario 1. ((A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo)) sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all' articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ((entro il 31 dicembre 2023)) , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ((Ministro per gli affari regionali e le autonomie)) , sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalita' previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, in attuazione dell' articolo 118 della Costituzione , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42 .
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ((entro il 31 dicembre 2023)) , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ((Ministro per gli affari regionali e le autonomie)) , sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalita' previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, in attuazione dell' articolo 118 della Costituzione , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42 .