Articolo 16 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
Articolo 15Articolo 17
Versione
27 maggio 2011
Art. 16. Oggetto 1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali.
2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e' senza vincolo di destinazione.
Entrata in vigore il 27 maggio 2011
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