Articolo 14 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
Articolo 13Articolo 15
Versione
27 maggio 2011
Art. 14. Classificazione delle spese regionali 1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:
a) sanita';
b) assistenza;
c) istruzione;
d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;
e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della medesima legge n. 42 del 2009 .
2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge n. 42 del 2009 .
Note all'art. 14:
- Per il testo dell' art. 8 della legge n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 7.
- Per il testo dell' art. 20 della legge n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 13.
Entrata in vigore il 27 maggio 2011
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