Articolo 10 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
Articolo 9Articolo 11
Versione
27 maggio 2011
>
Versione
29 aprile 2012
Art. 10. Gestione dei tributi regionali 1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)) .
2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di riscossione, le regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalita' gestionali e operative dei tributi regionali, nonche' di ripartizione degli introiti derivanti dall'attivita' di recupero dell'evasione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresi' la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.
4. Per le medesime finalita' stabilite al comma 2, le attivita' di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le modalita' di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonche' il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le regioni.
5. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere la possibilita' per le regioni di definire, di concerto con la Direzione dell'Agenzia delle entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili.
6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 5.
7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dalla regione e dagli enti locali. La citata gestione dei tributi e' svolta sulla base di linee guida concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con l'Agenzia delle entrate. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 29 aprile 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente