Art. 4. Commissione apertura sale cinematografiche 1. L' articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , come modificato dalla legge 1 giugno 1975, n. 287 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 52 (Commissione apertura sale cinematografiche). - 1.
L'autorizzazione di cui all'articolo 31 e' rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, cosi' composta:
a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
d) un rappresentante dei produttori di film.
2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono
nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative.".
2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneita', di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorita' competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, e' esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dall' articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresi' competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 .
3. All' articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "Autorita' competente in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Con regolamento adottato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.";
c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attivita'".
4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946 , convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193 , e' abrogato.
(( 4 -bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento )) .
"Art. 52 (Commissione apertura sale cinematografiche). - 1.
L'autorizzazione di cui all'articolo 31 e' rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, cosi' composta:
a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
d) un rappresentante dei produttori di film.
2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono
nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative.".
2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneita', di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorita' competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, e' esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dall' articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresi' competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 .
3. All' articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "Autorita' competente in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Con regolamento adottato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.";
c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attivita'".
4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946 , convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193 , e' abrogato.
(( 4 -bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento )) .